La procedura di sovraindebitamento non interrompe l’azione esecutiva se l’immobile risulta aggiudicato in fase di esecuzione immobiliare
La sospensione delle procedure esecutive pendenti a seguito del decreto di apertura di una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 10 e 14-quinquies l. n. 3/2012 non opera in caso di già avvenuta aggiudicazione del bene nel corso della procedura esecutiva individuale.
Infatti per il principio di intangibilità dell’aggiudicazione ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. l’aggiudicazione stessa rimane valida e il giudice dell’esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento dopo il pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell’esecuzione.
In tutti gli altri casi, l’azione esecutiva non può più essere proseguita, nemmeno dal creditore fondiario.
Difatti, l’art. 41 TUB va interpretato nel senso che il privilegio processuale ivi disciplinato è limitato al solo fallimento, e non esteso al sovraindebitamento e ad altre procedure concorsuali. Si tratta infatti di una norma di stretta interpretazione, inapplicabile a fattispecie diverse da quella letteralmente contemplata.
l privilegio fondiario permette che il creditore possa iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore. In tal modo, esso deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall’art. 51 l.fall. Tuttavia, la disposizione in esame non deroga all’art. 52 l.fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. Ne consegue che il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo se vuol rendere definitiva l’assegnazione (Cass. 6377/2015 e Trib. Monza 13 aprile 2015).
Secondo giurisprudenza consolidata, l’art. 41 TUB configura un privilegio di carattere meramente processuale che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito (Cass. 13996/2008).