Il TAR del Lazio con decreto n. 726/2022 ha accolto il ricorso presentato da un dipendente pubblico, che era stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per violazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde. La motivazione che sottende l’accoglimento si radica sul convincimento che sospendere la retribuzione, quando essa costituisca specialmente l’unica forma di sostentamento di vita, presenta infatti profili di dannosità grave e irreparabile. Meritevole perciò di essere accolta risulta l’istanza cautelare. Ora il giudizio proseguirà per la trattazione collegiale.
Sospensione della retribuzione al lavoratore non in possesso di requisiti sulle normative vaccinali e del Green pass
Il TAR del Lazio accoglie l’istanza cautelare avanzata in quanto
la sospensione della retribuzione e quindi della principale fonte di sostentamento di vita produce in effetti un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché tuttavia vengono sollevate anche questioni relativi a profili di illegittimità costituzionale delle norme che impongono la certificazione vaccinale a certe categorie di lavoratori pubblici tuttavia , viene fissata udienza per la trattazione collegiale in data 25 febbraio 2022.
I fatti
Un lavoratore ricorre al TAR del Lazio contro il
Ministero della Giustizia per chiedere l’annullamento, del provvedimento del 4 gennaio 2022 che gli è stato notificato lo stesso giorno e con il quale è stata disposta la sua sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione fino al sopragiungimento della comunicazione dell’avvio del primo ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo che sarebbe dovuta avvenire comunque, in ogni caso non oltre il termine dei sei mesi, a partire dal 15 dicembre 2021, come previsto dall’art. 2, comma 3 del dl n. 172/2021.
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In subordine si chiedeva anche l’annullamento di tutta un’altra serie di provvedimenti che impongono la certificazione verde a certe categorie di lavoratori e di tutti gli atti presupposti, collegati, antecedenti e posteriori, con condanna altresì dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti ad oggi, o che potranno essere patiti in futuro, connessi al provvedimento.