In caso di subappalto di opere non espressamente autorizzate dal committente, l’appaltatore risponde in solido delle negligenze del subappaltatore
L’appalto è un contratto con il quale una parte (definita committente) incarica un’altra (appaltatore, appunto) di realizzare un’opera o un servizio, dietro il pagamento di un prezzo pattuito.
L’appaltatore è di solito un imprenditore che agisce in proprio, assumendosi il rischio di impresa ed interviene nell’esecuzione dell’opera con mezzi propri, salva l’ipotesi nella quale le materie prime siano fornite ad esclusivo onere e carico di chi commissiona l’opera.
L’appaltatore, in determinate circostanze, può subappaltare ad altri l’opera o determinate fase di essa ma rimane obbligato solidalmente nei confronti del committente nel caso in cui il subappalto non sia stato espressamente autorizzato.
L’autorizzazione può essere data sia in forma scritta che orale, con manifestazione espressa o tacita, preventivamente o successivamente alla stipulazione del contratto di appalto e anche sotto forma di ratifica successiva per un subappalto stipulato senza autorizzazione. E’ escluso, però, che valga come autorizzazione tacita il fatto che l’appaltante abbia chiesto l’autorizzazione senza ottenere alcuna risposta dal committente.
La responsabilità per vizi e difformità è a carico dell’appaltatore, né il committente può agire contro il subappaltatore.
Qualora il subappaltatore provochi dei danni al committente, questi saranno risarciti dal subappaltante-appaltatore, anche se quest’ultimo non abbia colpa alcuna nell’aver scelto l’impresa subappaltatrice. L’appaltatore che ha pagato il danno commesso dal subappaltatore può poi agire in regresso nei confronti del subappaltatore.