Medici: rilasciare un certificato medico senza visita costituisce reato di falso ideologico
Questione
Nessun medico dovrebbe rilasciare dei certificati senza avere visitato un paziente oppure senza avere le specifiche indicazioni di un collega specialista.
Nemmeno i cittadini dovrebbero chiedere al proprio medico di rilasciare un certificato del genere.
Eppure ciò si verifica molto spesso
Attenzione però, perché rilasciare un certificato medico senza visita o contenente una falsa attestazione costituisce reato ex art. 479 codice penale: Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.
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Il medico infatti, quando redige un certificato assume le vesti di pubblico ufficiale in quanto deve il documento che redige è destinato ad avere effetti pubblici.
La Cassazione è tornata sulla questione in merito ad un imputato appartenente alla Polizia Penitenziaria, ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico, per avere, in concorso con il medico di base convenzionato con la A.S.L. e medico in servizio presso la Casa Circondariale, formato certificati medici attestanti falsamente patologie di un detenuto, che utilizzava detti certificati per giustificare le assenze dal lavoro.
La sentenza
Con la sentenza n. 45146/19 del 20/09/2019 la Suprema Corte di Cassazione sez. V penale, ha stabilito che: Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.