La legge di Bilancio 2022 ha previsto l’abolizione dell’IRAP per lavoratori autonomi, ditte individuali e professionisti: vi rientra anche l’impresa familiare
Impresa familiare: disciplina civilistica e fiscale
La prevalente giurisprudenza è orientata nel ritenere il carattere individuale dell’ impresa familiare.
Infatti, lo scopo dell’istituto è quello di apprestare una tutela per il familiare che espleti la propria attività a favore di altro familiare, individuati sia il primo che il secondo fra i soggetti specificati nell’art. 230-bis c.c., comma 3.
La norma civilistica regola soltanto il rapporto obbligatorio fra familiare imprenditore e i familiari prestatori di lavoro (non necessariamente conviventi con il primo), ai quali compete il diritto agli utili (o ai beni acquistati con essi) e agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il regime fiscale
L’art. 5 T.U.I.R., comma 4, disciplina il loro regime fiscale.
Pur non formulando una nozione di impresa familiare, richiede che la fattispecie sia qualificata tale ai sensi dell’art. 230-bis c.c..
Tale qualificazione comporta che i requisiti di sussistenza civilistica siano anche i requisiti per l’applicazione della disciplina fiscale riservata all’impresa familiare.
Il richiamato art. 5 T.U.I.R., comma 4, prevede un regime di imputazione, quota parte, del reddito prodotto dall’impresa all’imprenditore ed ai familiari partecipanti.
Considerato che il presupposto dell’Irpef è individuato nel possesso dei redditi (art. 1 T.U.I.R.) e che per possesso deve intendersi la titolarità giuridica della fonte, nel caso di impresa familiare il soggetto che produce reddito e che ne ha la titolarità giuridica è soltanto l’imprenditore, mentre i familiari non sono titolari di diritti di credito nei confronti di quest’ultimo.
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L’abolizione dell’IRAP nella legge di Bilancio 2022
La legge di Bilancio 2022 ha previsto l’abolizione dell’IRAP per:
- i lavoratori autonomi,
- le ditte individuali,
- i professionisti
Restano soggetti all’IRAP le società di persone e di capitali , gli enti commerciali, quelli del terzo settore e gli studi professionali associati.
I soggetti che aderivano al regime forfettario non erano assoggettati ad IRAP.
L’impresa familiare, stante a quanto sopra detto, rientra nell’ambito delle imprese individuali in quanto è imprenditore unicamente il titolare.