Il coniuge superstite separato ha diritto alla pensione di reversibilità

L’INPS con la circolare n. 19 del 1 febbraio 2022 ha chiarito che anche il coniuge superstite separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti ha diritto alla pensione di reversibilità.

La circolare dell’INPS

Con la circolare sopra richiamata l’INPS ha chiarito le modalità operative per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

L’INPS richiama l’art. 22 della legge 903 del 1965 che, “ con riferimento al coniuge superstite non richiede quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta  la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato”.

Si recepisce il costante orientamento della Corte di Cassazione  in base al quale il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha  diritto alla pensione superstiti in qualità di coniuge superstite.

Con la circolare l’Inps dunque fornisce le istruzioni al fine di gestire le domande già presentate o respinte , nonché in merito alla ricostituzione  o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Ritiene pertanto superate le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 185 del 2015 ove incompatibili quella n.19 del 2022.

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Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (nel caso ad esempio dei figli) ovvero incompatibile (fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata , con effetto dalla decorrenza originaria.

Precisa l’Inps che in tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 di cui alla circolare n. 47 del 2018.