Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 19.01.2022 chiarisce l’ambito di applicabilità della disciplina sulle nullità delle fideiussioni omnibus
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994/2021 pubblicata in data 30 dicembre 2021 hanno sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnbus rilasciate nei confronti delle Banche.
Secondo quanto esplicato all’interno della sopra citata sentenza, la Corte ha rilevato una nullità derivante dall’omesso rispetto della normativa sulla disciplina della concorrenza del mercato a causa dell’applicabilità di uno schema di fideiussione deliberato dall’ABI e successivamente censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005.
In particolare, le clausole dello schema contrattuale colpite dal giudizio di disvalore espresso dall’Autorità Garante, erano e sono a tutt’oggi le seguenti:
– la clausola n. 2) impone al fideiussore l’obbligo di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (cd. “clausola di reviviscenza”);
– la clausola n. 6) dispone che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato (cd. “clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.”);
– la n. 8), prevede la permanenza in capo al fideiussore di garantire comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate anche nel caso di dichiarata invalidità delle obbligazioni garantite (cd. “clausola di sopravvivenza”).
La Sentenza del Tribunale di Milano
Ebbene, nonostante tale orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Milano si è espresso nel senso di limitare l’operatività di siffatta nullità relativa (che coinvolge dunque solamente le clausole contrattuali sopra citate) esclusivamente per le fideiussioni stipulate nel periodo 2002/2005 in quanto periodo sottoposto alla effettiva vigilanza della Banca d’Italia e che ha portato all’emanazione del provvedimento da parte di quest’ultima n. 55/2005.
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La motivazione addotta in quest’ultima sentenza è chiara. Poichè il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia vale quale prova privilegiata della sussistenza della nullità delle fideiussioni prestate nel periodo di tempo preso in esame dell’organo di vigilanza e controllo, è onere di colui che deduce la sussistenza della nullità provare la violazione dell’art. 2 della legge 287/1990 per tutte quelle fideiussioni stipulate in epoca successiva.
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Il fideissore deve dare dunque prova, secondo quanto statuito nel provvedimento, della sussistenza, all’atto della sottoscrizione della fideiussione, di un cartello di Banche atto a falsare la concorrenza sul mercato relativa all’impiego del credito bancario.