La questione sottoposta alla Cassazione è se il coniuge divorziato abbia o meno diritto all’assegno divorzile per la sopravvenuta morte del coniuge
I termini della questione sottoposta alla Cassazione
La questione si può sintetizzare nella seguente domanda:
il coniuge divorziato ha o meno diritto all’assegno divorzile che non sia stato riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare) per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato nella sentenza non definitiva?
Alle Sezioni Unite è già stata rimessa (con ordinanza n. 30750 del 20.10.2021) una questione connessa anche se non sovrapponibile, riguardante il riconoscimento a favore del coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una sua quota), nel caso in cui il diritto all’assegno divorzile non sia stato ancora accertato per la sopravvenuta morte del soggetto obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sul divorzio.
La Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1814 del 20 gennaio 2022 trasmette gli atti al Primo Presidente perché valuti se rimettere la questione alle Sezioni Unite, considerando la questione di massima importanza.
Quali sono i risvolti pratici della questione in esame?
La giurisprudenza di legittimità non è univoca sulla questione in quanto possono essere prospettate due diverse soluzioni con risvolti partici diversi.
La prima soluzione
In base a tale orientamento la morte dell’ex-coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile comporta ineluttabilmente la cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione è indissolubilmente connessa all’estinzione dello status di (ex) coniuge, quale centro d’imputazione di un’obbligazione patrimoniale nei confronti dell’altro ex-coniuge.
La seconda soluzione
Il decesso del coniuge, seppure implica l’estinzione dello status di ex coniuge comporta una limitata ultrattività di tale obbligo.
In base a tale prospettata soluzione, considerato che dalla definitività della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio trae origine l’obbligo, l’ex coniuge avrebbe comunque diritto all’assegno .
Tale seconda opzione è infatti incentrata su prevalenti valori solidaristici nei confronti dell’ex-coniuge avente diritto all’assegno, rientranti nell’art. 2 della Costituzione che non sarebbero così vanificati dal decesso dell’obbligato.
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Le conclusioni delle Cassazione
La Cassazione ha evidenziato la necessità di definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale, non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi e pertanto ha rimesso la questione al Primo Presidente