Se e in quale misura il reddito di cittadinanza per nucleo familiare rileva ai fini della determinazione del proprio reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato? Risponde al quesito l’Agenzia delle Entrate
Il caso
L’Istante dichiara di voler intraprendere un giudizio di separazione dal marito con accesso all’istituto del gratuito patrocinio.
La contribuente fa presente che è disoccupata, che non è proprietaria di alcun immobile o bene mobile registrato e che “beneficia del reddito di cittadinanza per nucleo familiare”, con carta intestata al coniuge.
L’Istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, il reddito di cittadinanza per nucleo familiare non possa essere a lei imputato per intero ma debba essere imputato nella misura del 50 per cento a ciascun coniuge, dal momento che tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i coniugi.
Si tiene conto del reddito di cittadinanza nella determinazione del reddito?
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza.
Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto 30 aprile 2021, se è richiesta l’erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte, corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte.
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La risposta n. 31 del 2022 dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito specifico postole ritiene che:
- Il coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019;
- il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’Istante che dichiara di “beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge.
Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.