Installare le telecamere sul pianerottolo condominiale: ecco le tutele

Non sempre è possibile installare le telecamere su aree condominiali o di terzi soggetti: ecco le regole

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito più volte quali siano le regole per poter installare gli impianti di videosorveglianza su proprietà private senza incorrere in violazione della privacy di altri soggetti.

Innanzitutto, le telecamere possono riprendere solamente le aree di esclusiva pertinenza della proprietà di colui che installa l’impianto, senza poter ritrarre aree di pertinenza di altri soggetti.

Nel caso in cui, inevitabilmente, la videocamera punti anche su aree di pertinenza di terzi, occorre predisporre tutte quelle misure idonee ad oscurare le porzioni di immagini che riprendano aree non di proprietà ma di pertinenza di altri.

E’ possibile installare impianti di videosorveglianza anche in porzioni di pertinenze ove altri esercitino servitù di passaggio (si pensi ad un vialetto privato di un fondo intercluso). In questo caso è necessario ottenere il previo consenso scritto di tutti coloro che possano vantare diritto di servitù attivo e passivo sul fondo.

Non possono in alcun modo essere riprese aree condominiali (a meno che le telecamere siano installate ad opera del Condominio con apposita delibera assembleare) od aree comuni, in assenza di formale costituzione di un Condominio. Inoltre, non possono essere riprese aree aperte al pubblico (di pubblico passaggio o strade private aperte al pubblico).

Da ultimo, è fatto divieto di comunicare a terzi o di diffondere le immagini riprese, fatta salva l’ipotesi in cui il filmato sia richiesto dall’Autorità Giudiziaria in ambito di procedimenti.