Incidente a causa di una busta di plastica: non sempre è risarcibile

L’ordinanza 42085 della Corte di Cassazione stabilisce che il sacchetto di plastica svolazzante per strada che causa incidente è caso fortuito

caso fortuito sinistro

Un motociclista cita la società che gestisce la strada ove ha avuto un incidente, una brutta caduta causata di una busta di plastica che era fuoriuscita dal veicolo antistante, mentre sulla stessa strada ove è avvenuto l’incidente vi erano in corso lavori.

I fatti in causa

 

Le lesioni riportate a causa della caduta, vengono pertanto attribuite alla incuria  e quantomeno) della Società che gestisce la strada, pertanto si arriva in Tribunale. La domanda di risarcimento del guidatore viene accolta in primo grado da Tribunale, che gli riconosce un risarcimento di oltre 76 mila euro, tuttavia la società convenuta, in appello, ottiene  una sentenza avversa, che statuisce che nel caso di specie l’incidente sia riconducibile al caso fortuito.

La sentenza d’Appello ritiene che il sacchetto sia un caso fortuito

Si legge infatti che “perché sia che l’involucro di cellophane di medie dimensioni fosse fuoriuscito dalla parte sottostante del veicolo che precedeva il motociclo, come affermato dall’attore, sia che provenisse dal guardrail, come dichiarato dal testimone, doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. in relazione a situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un’imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta era esigibile dall’ente preposto alla custodia (…) la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere in nessun modo ricondotta a un’insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode.”

La Cassazione conferma l’individuazione del caso fortuito

Il centauro non si da per vinto pertanto ricorre in sede di Cassazione lamentando che in sede di Corte d’Appello, in quel periodo si stavano svolgendo opere di manutenzione straordinaria sulla strada ove occorreva il sinistro, da cui il giudice avrebbe potuto giungere alla conclusione che era verosimile che l’involucro potesse essere materiale di risulta del cantiere. Il legale contesta per conto del suo assistito anche l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. che non richiede la colpa del custode, senza dimenticare che in sede di giudizio non è stata raggiunta la prova del caso fortuito, che deve essere fornita da chi gestisce la strada.

Motivazioni

La Cassazione però rigetta il ricorso motivando come segue: “La mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi” si legge, precisando che “il fondamento della decisione si coglie nell’attributo “vagante”, il quale adeguatamente fornisce la giustificazione del perché, secondo il giudice di merito, la presenza della “busta” non era ricollegabile ad una negligenza del custode.”.

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Inoltre si conclude che “La ravvisata esistenza del presupposto fattuale della figura giuridica del caso fortuito comporta l’assorbimento della censura avente ad oggetto il fondamento oggettivo, e non soggettivo, della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.”