Rapina con mascherina: l’uomo sostiene fosse per il Covid

Rapina con la mascherina e sostiene di averlo fatto per attenersi alle disposizioni sanitarie imposte dalla pandemia. Condannato un uomo

Rapina con mascherina

Il rapinatore, un uomo di Latina, si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando che fosse al lui stata ingiustamente commisurata una aggravante per rapina, avendo lui il volto coperto durante la commissione del reato … dalla mascherina!

La mascherina era un dispositivo di protezione personale 

Avete capito bene, l’imputato ha cercato di far alleggerire la sua posizione in giudizio, facendo leva sul fatto che in periodo di emergenza Covid non avrebbe potuto compiere la rapina senza la mascherina, essendo quest’ultima imposta per legge.  Insomma l’uomo chiede agli Ermellini di non considerare il travisamento del suo volto come aggravante della rapina commessa in provincia di Latina ma come semplice rispetto delle normative previste a seguito dell’emergenza pandemica.

La Cassazione rigetta il ricorso: la mascherina serviva a coprire il volto durante la rapina

La II sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha ritenuto però infondato il ricorso in quanto il camuffamento del volto per aver indossato la mascherina è comunque collegato alla commissione del delitto e strumentale intenzionalmente  a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. Peri magistrati di Piazza Cavour, è confermata la corretta applicazione dell’aggravante essendo rispettato il nesso di “occasionalità necessaria” della rapina rispetto al rilevamento dell’indossare la mascherina  e pertanto si esclude la possibilità di ritenere quest’ultima condotta alla stregua di mero adempimento delle prescrizioni di legge. La Corte si esprime dicendo che “”Il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere”.

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Insomma non si accettano scuse: la situazione in poche parole, di per se non rende plausibile in alcun modo la giustificazione!