Nomi: Posso chiamare mio figlio Gesù?

Nomi dei figli: quali sono quelli vietati e quelli consentiti dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.396/2000

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I casi

Quando si scegli il nome per i propri figli non sempre la scelta è orientata dalla tradizione familiare o dal semplice gusto personale.

Spesso, la volontà di ottenere il nome originale ad ogni costo, può portare alla scelta di nomi di dubbio gusto o addirittura vietati dalla legge.

Ad esempio, è vietato un nome storico come Gesù, o che possa essere motivo di vergogna come Dracula o Goku.

Altri nomi vietati, a titolo di esempio, sono: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Napoleone Bonaparte, Osama Bin Laden, Ikea, Lucifero, Moby Dick, Frankenstein.

Ma quali sono le norme e cosa accade se si scegli un nome vietato?

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Le norme

Per capire quali siano i nomi vietati, che quindi non possono essere dati ai propri figli, è necessario fare riferimento all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.396/2000.

Il decreto non fornisce una lista completa di tutti i nomi vietati, ma indica dei criteri che consentono di escludere alcune tipologie di nomi.

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Art. 34 Limiti all’attribuzione del nome:

  1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
  2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K,  X,  Y,  W  e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
  3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
  4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.