La disciplina sull’adozione della persona di maggiore età non consente ai genitori di quest’ultimo di opporsi
E’ possibile essere adottati da qualcuno anche se si è maggiorenni in quanto il codice civile disciplina espressamente l’adozione di persona di maggiore età, purché sussistano determinati requisiti.
Il requisito fondamentale è quello della differenza di età tra adottante ed adottando, il quale deve essere almeno di 18 anni.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 1988, l’adozione di persona maggiorenne è consentita anche all’adottante che abbia già dei figli, i quali sono chiamati comunque a prestare il consenso all’adozione stessa.
Per quanto riguarda il consenso dei soggetti interessati, l’art. 298 c.c. stabilisce che “per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo“.
Tale ultimo comma è stato oggetto di modifica nell’anno 2013 per non pregiudicare l’interesse dell’adottando a creare il vincolo giuridico con l’adottante. Da tale intervento legislativo non si è più reso necessario l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando quando sia precedentemente intervenuta la separazione legale.
Costituiscono requisiti essenziali per consentire all’adozione, l’interesse concreto dell’adottando, considerato anche il legame di natura morale che lo lega all’adottante.