Divieto di fumo: dalla prima legge sul divieto di fumo L. n. 584 del 1975 alla svolta del divieto nel 2003
Brevi Cenni
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo.
Quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni provocati dal tabagismo e, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo.
Il fumo di sigaretta è nocivo.
Purtroppo, la società è giunta relativamente tardi a comprendere tutto ciò, passando da un sistema in cui il tabacco era addirittura pubblicizzato, ad un sistema in cui si cerca in ogni modo di osteggiarne il consumo.
Basti pensare che negli anni ’80 si fumava anche in aereo.
In particolare, si lotta per la tutela dei non fumatori, vittime dell’esposizione al fumo c.d. passivo.
Le norme
La prima legge che ha dato vita ad una serie di interventi normativi contro il tabagismo risale al 1975.
Si tratta della Legge n.584 del 11.11.1975 “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico” che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi (art. 1), tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d’attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo.
Successivamente, nel 1995, il divieto di fumo è stato esteso ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.
La norma di riferimento di tale estensione è la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”.
La svolta che ha segnato la più completa tutela dei non fumatori c’è stata nel 2003, con la Legge n. 3 del 16.01.2003, nota anche come Legge Sirchia, contenente disposizioni sulla “Tutela della salute dei non fumatori”.
La Legge 3/2003 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi.
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Secondo tale norma quindi, costituiscono delle eccezioni i locali espressamente riservati ai fumatori e gli ambiti strettamente privati come le abitazioni civili.
La legge concede la possibilità di creare locali per fumatori, tuttavia, devono essere osservate le disposizioni i cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003, che indica le caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione, nonché le sanzioni per eventuali infrazioni.