Per la Cassazione non è possibile parlare di illecita e non autorizzata gestione di rifiuti nel caso di divano depositato vicino ad un cassonetto: è evidente l’occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale.
Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione
Tale reato, previsto all’ art. 256, comma 1, del D. lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio, cioè non è realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un’attività di gestione di rifiuti.
Costituisce un’ipotesi di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque svolga l’attività di gestione di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice.
I criteri da utilizzare per escludere la natura occasionale della condotta
Se è sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, la giurisprudenza ha affermato che ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali:
- il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione,
- la loro natura,
- la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta,
- il numero dei soggetti coinvolti nell’attività
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La decisione della Cassazione penale
La Cassazione con la sentenza n. 2213 del 2022 accoglie il ricorso dell’imputato ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte ha evidenziato che non è stato applicato correttamente il costante orientamento della giurisprudenza.
Infatti ha escluso l’occasionalità della condotta in quanto, ha ritenuto che pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali.
Per la Cassazione l’abbandono di un divano accanto al cassonetto è un fatto che non concretizza il reato contestato, trattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi dei cassonetto della spazzatura, di natura “domestica” (un divano) e con un motoveicolo non di proprietà del ricorrente.