Locali e rumore: è illegittimo il provvedimento che limita l’utilizzo dell’area esterna di un pubblico esercizio
Il caso: troppo rumore esterno
Una società di gestione di un Bar è stata invitata dal Comune, a seguito di molteplici segnalazioni “a verificare i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati e dell’attività esercitata nel suo complesso e a presentare una relazione di misure effettuata da un tecnico competente”.
La società titolare del Bar ha depositato una relazione di impatto acustico, nella quale si è impegnata ad apporre dei cartelli all’esterno per chiedere alla clientela di moderare il vociare, a vigilare sul comportamento dei clienti che sostano fuori negli orari di apertura, a non installare il plateatico, né casse acustiche all’esterno del locale, a mantenere il livello della musica all’interno del locale al livello concordato con il tecnico che ha sottoscritto la relazione e a realizzare una bussola con doppia porta all’ingresso per assicurare che il suono non esca dal locale all’apertura della porta.
Non avendo la società realizzato le opere previste nella relazione, è stata diffidata alla puntuale esecuzione di esse.
Nel frattempo, sulla relazione ha espresso il proprio parere l’ARPA, la quale ha dettato una serie di prescrizioni, limitando espressamente l’utilizzo dell’area esterna al solo periodo diurno e precludendolo dopo le ore 22, onerando la gestione di interdire lo stazionamento della clientela, eventualmente anche rendendo inaccessibile l’uso degli arredi esterni.
L’ARPA ha, altresì, imposto l’eliminazione dei sistemi di amplificazione posti all’esterno del locale, la realizzazione della bussola con doppia porta d’ingresso, l’applicazione di un limitatore sul sistema di amplificazione interna.
A fronte del protrarsi dell’inerzia della società, il Comune ha ravvisato i presupposti per l’adozione dell’ordinanza con cui ha attribuito ulteriore efficacia precettiva alle prescrizioni già elencate dall’ ARPA.
La sentenza
La società titolare dell’attività ha impugnato l’ordinanza del Comune ricorrendo al TAR.
Con sentenza n. 1255 del 18 ottobre 2017 il Tar Lombardia (BS) Sez. II ha sancito l’illegittimità del provvedimento che limita espressamente l’utilizzo dell’area esterna di un pubblico esercizio al solo periodo diurno e precludendolo dopo le ore 22, onerando la gestione di interdire lo stazionamento della clientela, eventualmente anche rendendo inaccessibile l’uso degli arredi esterni.
Secondo il Tar, La misura imposta con specifico riferimento al divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni appare, infatti, esulare dal potere del Comune e risulta, dunque, essere irrazionale nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sull’amministrazione locale.
Fermo restando, infatti, che il divieto in parola è implicito nel fatto che la ricorrente non ha alcuna autorizzazione all’uso del plateatico, il controllo sul fatto che ciò non avvenga abusivamente rientra nella competenza del Comune.
Pertanto, al gestore non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori.
In sostanza, alla ricorrente è incontestatamente precluso di servire i propri clienti all’esterno o favorire il consumo di quanto somministrato all’interno del locale con la predisposizione di sedute e tavoli, ma sul rispetto di ciò deve vigilare il Comune.
Ogni altro uso degli spazi esterni fatto dai clienti autonomamente non può essere imputato al gestore del locale, il quale non può avere alcuna responsabilità per lo stesso, come implicitamente confermato dal fatto che non ha a disposizione alcuno strumento di coercizione nei confronti di chi non rispetti il divieto di stazionamento, dovuto alla mancanza di autorizzazione all’uso del plateatico.
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[…] L’assenza della segnalazione di ulteriori disagi (fino a poco prima dell’udienza pubblica), infine, conferma come, in generale, la situazione debba ritenersi tale da confermare il giudizio di irragionevolezza e sproporzione della prescrizione che ha interdetto totalmente lo stazionamento della clientela innanzi al locale dalle ore 22, imponendo al gestore dello stesso di imporre agli avventori il rispetto di tale divieto, pur dovendosi confermare l’onere, in capo al gestore medesimo, di adottare ogni accorgimento e precauzione affinché la permanenza all’esterno sia limitata al solo tempo necessario per l’allontanamento e i toni degli avventori siano, in tale fase, moderati.