Assegno divorzile: no alla revoca se la ex ha sacrificato le sue aspettative

A nulla è valsa la difesa dell’ex marito tesa ad ottenere la revoca dell’assegno divorzile sulla base della migliorata condizione economico-patrimoniale della donna.

La Cassazione: sentenza n. 1201 del 17 gennaio 2022

La Cassazione con la sentenza in commento ricorda che le Sezioni Unite con la sentenza 18287 del 2018 hanno stabilito che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi natura:

  • assistenziale
  • perequativo-compensativa.

Tale ultima natura consegue al principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

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La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex marito che ha richiesto la revoca dell’assegno divorzile basando la richiesta in considerazione delle mutate disponibilità economiche che l’ ex moglie si sarebbe procurata con l’acquisizione dei due immobili.

L’assegno divorzile, come evidenziato dalle S.U. sopra richiamate  deve assicurare all’ex coniuge, in ragione della sua finalità composita  (assistenziale, perequativa e compensativa) un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito.

La Corte di appello ha valutato correttamente:

il contributo dell’ex moglie alla gestione familiare e il sacrificio, dalla stessa affrontato, consistente nell’interruzione dei propri studi universitari

– e le mutate condizioni reddituali di entrambi gli ex coniugi.

E’ stata comunque riconosciuta visti i rilevanti e giustificati motivi una revisione della statuizione originariamente assunta in punto di assegno divorzile.

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Il mantenimento dell’assegno nell’importo ridotto è pienamente coerente con la valorizzazione dei tre profili che si sono sopra indicati e sottende l’accertamento relativo al fatto che il divorzio abbia comunque prodotto uno squilibrio economico ai danni della moglie.