Condanna per maltrattamenti per una madre che, utilizzava come metodo punitivo anche un cucchiaio di legno con il quale colpiva la figlia
Rinvio dalla Corte di Cassazione a una nuova sentenza d’appello solo per quanto riguarda il pagamento della provvisionale prevista per euro 8500, per ottenere la sospensione condizionale della pena, infatti gli Ermellini ritengono la cifra troppo elevata e sproporzionata alle condizioni economiche disagiate in cui versa l’imputata.
Il ricorso in Cassazione contesta anche la determinazione delle condotte come maltrattamenti
Avverso alla sentenza della Corte d’Appello l’imputata aveva presentato ricorso in Corte di Cassazione sollevando le seguenti doglianze:
- Un pagamento della provvisionale alla quale è subordinata la sospensione condizionale di 8.500,00 euro,non sarebbe adeguato alle disagiate condizioni economiche della donna;
- Porta in evidenza la presunta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’acquisizione delle dichiarazioni della pediatra, che aveva in cura la minore persona offesa;
- Lamenta la violazione di legge e di motivazione in relazione alle dichiarazioni di una teste, acquisiste ai sensi dell’art. 512 c.p.p, ex cognata dell’imputata;
- Lamenta inoltre la violazione di legge infine in relazione al reato contestato poiché la Corte non ha valutato in modo adeguato le dichiarazioni della persona che non sarebbero supportate o riscontrate;
I maltrattamenti sono stati verificati e confermati
La Cassazione nella sentenza n. 45405/2021 sancisce che il ricorso è fondato solo in parte.
Fermo restando infatti, che si ritiene “Ineccepibile si appalesa pure l’inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell’imputata di imporre alla figlia un regime di vita mortificante e violento.”, ritiene tuttavia fondato solo il motivo con cui l’imputata contesta l’apparato sanzionatorio, in quanto effettivamente nel caso di specie non sono state prese in considerazione le sue condizioni economiche disagiate che non consentono accesso a tale somma, alla quale però viene subordinata la sospensione condizionale.
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Conclusioni
La sentenza d’appello va quindi annullata limitatamente alla parte in cui subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, come anche, diche la Corte di Cassazione, alla recidiva e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello.