L’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 14/2021 precisa cosa si intende per vending machine e come si certificano i corrispettivi di quelle non qualificabili come distributore automatico
Che cos’ è un distributore automatico
Il distributore automatico c.d. “vending machine” è qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
a) uno o più sistemi di pagamento;
b) un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
c) un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
L’assenza di uno di tali componenti impedisce di qualificare qualsiasi dispositivo come vending machine.
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Certificazione dei corrispettivi
Per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione” è previsto che “…l’acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” avviene manualmente. (…)” mentre la trasmissione telematica dei dati “avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento” (punto 4.4 del provvedimento del 30 marzo 2017).» (così, tra le più recenti, la risposta n. 125 pubblicata l’8 maggio 2020).
Alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico, che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l’articolo 22, comma 1, n. 4), del decreto IVA e, quindi, l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Va evidenziato che al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:
- mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività svolta;
- in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.
L’emissione di tale documento – da effettuarsi «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» (cfr. il già citato articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127) in modalità analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente – è obbligatoria: «1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi […], e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, […] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.[…]
Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità.