Il diritto alla rettifica dei dati dell’interessato

L’art. 16 del GDPR sancisce il diritto alla rettifica dei dati trattati in modo inesatto, a prescindere da un eventuale danno cagionato in conseguenza del trattamento

L’art. 16 del GDPR, in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che “l‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa“.

Il diritto alla rettifica dei dati ha una funzione protettiva della sfera intima dell’individuo, i cui dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali richiedono garanzie tali da assicurarne la protezione ed il monitoraggio, nonché la possibilità di ottenerne la rimozione decorso un certo lasso di tempo dalla pubblicazione, se sono nel frattempo venuti meno i presupposti ed i requisiti di liceità del trattamento.

Il diritto alla rettifica, così come il diritto alla cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, può essere esercitato in tutti gli ambiti, non solo nell’ambito giornalistico.

Diverso è invece il diritto di rettifica di notizie od immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell’onore o contrarie a veritaà, previsto  dall’art. 8 della l. 8 febbraio 1948 n. 47, come sostituito dall’art. 42 della  l. 5  agosto 1981 n. 416 (Legge sulla Stampa).

Le rettifiche di tal genere, sui quotidiani oppure sul web, devono essere pubblicate entro due giorni dalla richiesta e sussiste un vero e proprio obbligo per il direttore od il responsabile di procedere alla pubblicazione della rettifica integrale, nel limite di trenta righe.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l’interessato, secondo quanto sancito all’interno dell’articolo che precede. pu proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione dell’articolo diffamatorio e la pubblicazione della rettifica.

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Le due fattispecie tutelano interessi diversi e pongono obblighi distinti in quanto il concetto di rettifica previsto dal GDPR è molto più ampio e prescinde dalla presenza di contenuti lesivi dell’onore o della dignità del soggetto.