Armi ereditate? si viene condannati se non le si denuncia?

Si può essere condannati per la detenzione di armi non denunciate che si sono ricevute in eredità? Interviene la Cassazione

armi

La vicenda potrebbe essere di interesse diffuso, data soprattutto la complessità dei tessuti e dei rapporti famigliari che si sono sviluppati negli ultimi decenni. Intrecci che non sempre ci fanno dare per scontato che la famiglia che alla morte di un componente si presenta come erede legittima, sia poi la tradizionale famiglia convivente nello stesso luogo e, soprattutto che la stessa conosca ogni dettaglio e informazione che caratterizza ciascun suo componente.

Armi del capostipite di famiglia

Si parte da una problematica che si potrebbe venire a creare a causa di abitudini “ereditate” dal parente ormai defunto, di detenere delle armi nell’abitazione, siano esse state acquistate e registrate a scopo di difesa personale (magari in anni dove la sicurezza personale si avvertiva come più esposta al rischio), oppure (come ad esempio nel caso di armi da taglio o da fuoco d’epoca), detenute e ed addirittura per un certo periodo esposte, usate a scopo di adorno della casa dove il defunto abitava.

Se l’arma si “eredita”?

Una volta accettata l’eredità del de cuius infatti, come comportarsi qualora si abbia anche solo il sospetto della presenza delle suddette armi nella sua abitazione?Si può essere sanzionati per la mancata denuncia da parte degli eredi?

La Cassazione 

Ecco qui che ci viene in aiuto la decisione recentissima della Corte di cassazione in merito ad un caso esemplare.

Gli Ermellini infatti, con la sentenza n. 337/2022 sostengono che perché si possa sanzionare l’omessa denuncia di armi ereditate, il giudice deve dimostrare che l’erede fosse consapevole della loro esistenza.

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Non necessariamente si deve essere a conoscenza dell’esistenza delle armi

In Appello, il giudice, aveva confermato la sentenza di primo grado di fatto comminando la pena per il reato commesso dagli eredi per non aver denunciati due pistole presenti in casa del de cuius. Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso della vedova che esprimeva così le sue doglianze in merito alla decisione di secondo grado, in quanto rilevava, nessuno si era espresso sul fatto che fosse “effettivamente consapevole della presenza delle armi appartenenti al marito, deceduto nel 2005”. I giudici di merito sul punto non chiariscono infatti “chi abitasse nella casa e chi avesse accesso alla cassaforte in cui le armi erano custodite”; le lacune e la mancanza di argomentazione adeguata pertanto della decisione precedentemente pronunciata “si rivela dunque del tutto inidoneo” a punire la violazione.