Bomba carta allo stadio: non sempre è attentato alla pubblica sicurezza

Bomba carta allo stadio: attentato alla pubblica incolumità? No, la finalità può anche essere limitata a danneggiare un gruppo di tifosi

Questione

Durante le manifestazioni sportive non è insolito che si verifichino degli scontri e che questi degenerino in atti di violenza o atti vandalici, addirittura, è possibile che si assista al lancio di non solo di oggetti ma anche di bombe carta.

Ebbene, la Cassazione è intervenuta in merito ad un episodio di lancio di bomba carta in occasione di un importante incontro di calcio, stabilendo che, nel caso di specie, la condotta non si può ritenere sorretta dalla finalità di attentare alla pubblica sicurezza

Il fatto riguardava il getto, con conseguente deflagrazione, di una bomba carta nel contesto di un incontro calcistico di grande rilevanza, un derby, all’interno di uno stadio con capienza di circa 30.000 posti.

La sentenza

L’accusa ha rilevato che l’imputato abbia tenuto la condotta illecita non esclusivamente con la finalità di arrecare danno ai tifosi della squadra avversaria, ma anche con l’obiettivo di attentare alla pubblica sicurezza o quanto meno di incutere timore o suscitare tumulto o pubblico disordine.

Obiettivi corrispondenti ad una delle quattro finalità alternative in cui si sostanzia il dolo specifico del reato di cui alla L. 895 del 1967 art.6, originariamente contestato.

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Diversamente, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza n.50340 del 18/10/2019 ha disposto che: La condotta consistente nel getto, con conseguente deflagrazione, di una bomba carta in occasione di un incontro calcistico di grande rilevanza non può (per il contesto e i soggetti, gruppo ristretto di tifosi avversari, nei confronti dei quali si rivolge) ritenersi sorretta dalla finalità di attentare alla pubblica sicurezza (ossia di porre in pericolo la pacifica convivenza dei cittadini), né dalla finalità di provocare un allarme diffuso nella collettività (pubblico timore) o di suscitare confusione tra la cittadinanza (pubblico disordine), dovendosi piuttosto identificare l’elemento soggettivo nel più modesto scopo, pur grave, di arrecare danno ad un gruppo ristretto di tifosi avversari durante una partita di calcio.