La Cassazione civile sez. VI, con sentenza n.35615 del 19 novembre 2021 si è occupata del caso di uno spettatore al quale è stato sospeso l’abbonamento per assistere alle partite allo stadio perché ha colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite
Il caso
Uno spettatore ha citato in giudizio nel 2014 dinanzi al Giudice di pace di Torino la società Juventus F.C. s.p.a., esponendo che:
- aveva stipulato con la società convenuta un contratto (denominato “Servizio Premium Boniperti”) avente ad oggetto l’abbonamento ad assistere alle partite di calcio disputate dalla squadra di proprietà della società convenuta nel complesso sportivo denominato “Juventus Stadium” di Torino;
- il 9 ottobre 2014 la società convenuta aveva sospeso l’erogazione del servizio, addebitandogli di avere, in occasione di una precedente partita di calcio, colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite (la A.S. Roma s.p.a.);
- la sospensione dell’abbonamento costituiva un inadempimento colpevole da parte della società convenuta.
Chiese pertanto la condanna della società convenuta “ad un facere consistente nel far assistere l’attore alle partite casalinghe della prima squadra della Juventus Football Club, organizzate e disputate presso lo Juventus Stadium nella stagione 2014-2015″, nonché al risarcimento del danno.
La società Juventus F.C. s.p.a. si costituì chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale allegò che, in conseguenza della condotta tenuta dall’attore, i competenti organi dell’ordinamento sportivo le avevano inflitto una sanzione pecuniaria dell’importo di Euro 30.000. Domandò di conseguenza la condanna dell’attore al risarcimento del danno.
Il Giudice di Pace di Torino rigettò la domanda attorea ed accolse quella riconvenzionale, condannando l’attore al risarcimento del danno in favore della società convenuta, quantificato equitativamente in Euro 2.500.
Anche in appello lo spettatore ha visto rigettata la propria domanda così da ricorrere per cassazione.
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La decisione della Cassazione
Anche il giudizio di legittimità non è favorevole allo spettatore .
Infatti la Corte di Cassazione ha argomentato come segue.
Il contratto di abbonamento stipulato tra una società calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di questi ad assistere ad un numero determinato di partite, è un contratto ad esecuzione periodica ex art. 1458 c.c. in caso di risoluzione la società è tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dallo spettatore.
A ciò si contrappone una clausola contrattuale che consente, in deroga a quanto stabilito dal suddetto articolo del codice di rito, alla società, in caso di risoluzione del contratto, di trattenere il suddetto corrispettivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e tale clausola può dunque costituire un patto qualificabile come clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c..
Nella fattispecie la società calcistica aveva sospeso l’erogazione dell’abbonamento ad uno spettatore poiché egli, in una precedente partita, aveva colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite.