La Legge 206/2021 ha delegato al Governo di attuare una riforma anche per i procedimenti di mediazione civile
L’istituto della mediazione civile, introdotto nell’anno 2010, è stato sin da subito oggetti di interventi legilastivi, anche non indiferenti, che ne hanno postulato anche la disapplicazione e la successiva reintroduzione.
La Legge 206/2021 ha sancito la necessità di effettuare ancora altre modifiche, delegando al Governo l’attuazione delle linee guida sancite all’interno della medesima legge.
Le modifiche rigardano sia aspetti fiscali che aspetti sostanziali e destano, a parere di chi scrive, perplessità nella parte in ci si propongono di ampliare il ruolo delle parti, le quali potrebbero affrontare il procedimento senza l’assistenza legale.
La riforma fiscale
Dal punto di vista fiscale, dovranno essere previstI:
– l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
– la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
– il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
– l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
– la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
– la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
– un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al
verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.
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Materie oggetto di mediazione
La riforma toccherà anche l’ambito delle materie per le quali diverrà obbligatorio introdurre, a pena di improcedibilità, la mediazione civile.
E’ dunque previsto il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di
rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.
Rimane fermo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore.
Inoltre, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore
si conclude senza l’accordo e, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della
domanda giudiziale.