DASPO: divieto di accesso a luoghi di manifestazioni sportive

DASPO: di cosa si tratta e come si applica il divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal Questore

DASPO

La norma

Il DASPO, acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive, è un provvedimento emesso dal Questore.

Si tratta di una misura di prevenzione prevista dalla legge del 13 dicembre 1989 n. 401 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

L’ordinamento infatti, considera la violenza legata alle manifestazioni sportive un evento gravissimo, che deve essere severamente punito.

Il DASPO è previsto all’articolo 6 della legge 401/98, la ratio di tale articolo è prevenire i fenomeni di violenza, inibendo ai soggetti che si sono mostrati violenti o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali, legati allo sport, l’accesso, a qualunque titolo, anche partecipativo, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Il procedimento

La sanzione viene irrogata con un provvedimento amministrativo del Questore.

Il Questore territorialmente competente all’emissione del provvedimento, in assenza di specifica indicazione normativa ma a fronte di granitica giurisprudenza di legittimità, è quello del luogo in cui si sono verificati gli episodi violenti.

La procedura inizia con la notifica all’interessato dell’avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di garantire al destinatario la facoltà di presentare memorie difensive nei successivi 15 giorni, prima della pronuncia del provvedimento.

In casi di particolare gravità, determinata dalla gravità del fatto e/o dalla pericolosità del soggetto e/o dall’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Daspo può essere emesso in via di urgenza.

In tal caso, il provvedimento di “diffida” viene emesso immediatamente dal Questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

Il DASPO

Il provvedimento di “diffida” acquista piena efficacia con la notifica all’interessato, comportando il divieto di accedere alle manifestazioni sportive specificatamente indicate nel provvedimento.

Il decreto legislativo n.162 del 2005, convertito nella legge n. 210 del 2005, prevede che il DASPO sia esteso anche alle manifestazioni sportive che si  svolgono all’estero.

Il divieto può avere una durata minima di 1 anno e una massima di 5 anni, salvo casi eccezionali in cui può arrivare fino ad 8 anni (comma 7, articolo 6, legge n.401 del 1989).

L’art. 6, comma 1, Legge n.401/98 dispone che la diffida può essere applicata solo nei casi ivi tassativamente indicati.

Il provvedimento di diffida può contenere anche la sanzione dell’obbligo di firma nell’ufficio o comando di Polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni cui il diffidato è interessato, sia in casa, sia in trasferta; tale obbligo può essere stabilito per una o più volte, negli orari indicati e deve essere imposto tenendo conto dell’attività lavorativa dello stesso.

La funzione della prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di Polizia è quella di assicurare l’osservanza da parte dell’interessato del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, precludendo al soggetto sottoposto a Daspo la possibilità di presentarsi o avvicinarsi allo stadio o negli altri luoghi specificatamente indicati, durante lo svolgimento delle competizioni sportive per le quali è disposto il provvedimento.

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Questa prescrizione non ha valenza amministrativa, come il divieto di accesso allo stadio, ma costituisce una limitazione della libertà personale e deve pertanto essere convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del luogo dove ha sede la Questura che ha emesso il Daspo.

Avverso l’ordinanza di convalida del GIP è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l. 13/12/1989, n.401, modificato dalla legge n. 377 del 2001.