Lottizzazione abusiva: anche l’acquirente può essere responsabile

Lottizzazione abusiva: l’acquirente può commettere reato anche senza necessità di un accordo tra venditore e acquirente

Il reato

Il reato di lottizzazione abusiva è previsto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Tale reato può configurarsi:

– in presenza di una attività sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche del nuovo intervento;

– quando detto intervento non può in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale.

L’acquirente dovrà quindi porre molta attenzione nel verificare le condizioni ed i requisiti del bene oggetto di alienazione al fine di evitare di essere travolto dalle conseguenze o addirittura coinvolto personalmente.

Il caso e la sentenza

Con sentenza n. 12016 del 25 marzo 2011, sezione III penale, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che:

La condotta dell’acquirente può inserire un contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di lottizzazione anche senza un’azione concordata con il venditore : è sufficiente una adesione al detto programma mediante la violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che gravano sui privati in vista dell’osservanza dei precetti penali.

La vicenda esaminata dalla Corte riguardava la richiesta di riesame di un sequestro preventivo di immobile per lottizzazione abusiva.

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In particolare, una superficie di circa 10.000 mq era stata frazionata ed edificata in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la destinazione agricola.

Era stata quindi posta in essere una condotta idonea a snaturare la programmazione sul territorio messa a punto dagli strumenti urbanistici: in una area destinata dal Piano Regolatore Generale a zona agricola, previa alienazione parcellizzata, erano state costruite varie unità immobiliari ad uso residenziale.

Secondo la Corte, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva e tale rilievo è sufficiente a giustificare la permanenza del vincolo reale, non essendo emerso che il ricorrente avesse agito in buona fede senza rendersi conto, pur adoperando la necessaria diligenza, di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione.