Si al rimborso del recupero del credito dell’avvocato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 40073/2021, stabilisce che il difensore d’ufficio nominato in un procedimento penale, ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per recuperare il credito, a prescindere dal buon esito della procedura di recupero stessa.

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I fatti: l’avvocato chiede il recupero del credito

Un avvocato si oppone con ricorso a un provvedimento che rigetta dell’istanza di liquidazione dei compensi richiesti per avere svolto attività di difensore d’ufficio in un procedimento penale. Trattasi in particolare di spese sostenute per il recupero infruttuoso di crediti professionali. L’opposizione viene accolta in quanto il difensore, anche se esperisce una procedura esecutiva che non va a buon fine, risulta comunque finalizzata alla riscossione dell’onorario per cui il professionista rivendica il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il ricorso in Cassazione

Il Ministero della Giustizia soccombente ricorre in Cassazione contesta l’interpretazione dell’art. 116 del DPR 150/2011. Il riferimento congiunto a onorario e spese dell’ordinanza e il richiamo all’art. 82 dello stesso decreto, deve condurre a ritenere che detti termini si riferiscono agli onorari e alle spese del solo procedimento penale in cui il difensore ha svolto il suo ufficio, non all’onorario e alle spese che si riferiscono ad azioni esperite inutilmente per recuperare i crediti professionali.

Gli Ermellini  il diritto alla liquidazione del recupero del credito

Per la Cassazione il motivo però è manifestamente infondato, pertanto respinge il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

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L’ormai consolidato principio prevede che il difensore d’ufficio di un imputato, nella procedura di liquidazione dei compensi a lui spettanti, ha diritto a ottenere anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari che si riferiscono alla procedura di recupero del credito, a prescindere che essa si sia rivelata efficace o meno.

Per la Cassazione, il principio è del tutto coerente con quanto sancito dall’art. 116 del DPR n. 115/2002, visto che la procedura esecutiva di recupero, anche se infruttuosa, è strumentalmente e funzionalmente collegata ad un attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato.