La nuova normativa introduce la prescrizione quinquennale per la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica
La nuova normativa entrata in vigore con la Legge n. 24/2017, c.d. Gelli – Bianco, ha qualificato la responsabilità medica come fonte di responsabilità extracontrattuale, con conseguente termine di prescrizione quinquennale per la richiesta di risarcimento del danno.
In più circostanze, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato che la suddetta legge può essere utilizzata anche in maniera retroattiva per l’interpretazione di fatti già avvenuti prima della sua approvazione (Cass. 28987/ 2019, Sez. Terza).
La Cassazione, ricordando che la Struttura che si avvale della “collaborazione” dei sanitari si trova anche a dover rispondere dei danni da questi eventualmente causati, ha affermato che la Legge 24/2017, incorpora ed esprime principi che costituiscono canoni interpretativi della normativa previgente, correttamente applicata “ratione temporis” dai giudici di merito.
Nel caso di specie, non può essere indifferente e priva di efficacia la precisa volontà del legislatore, concretatasi nella Legge 24/2017, che ha voluto introdurre una nuova normativa per indirizzare la sicurezza e cura delle persone e per risolvere problemi di ordine sociale sempre più ricorrenti e preoccupanti, quali quelli conseguenti alla c.d. “medicina difensiva”, alla sua incidenza sulla spesa sanitaria e alla effettiva cura dei malati complessi o a rischio, che non venivano più curati.
Per tali motivi la giurisprudenza ha optato per un’interpretazioun’interpretazione più elastica, e francamente più corretta, del principio di irretroattività della legge.