Il marito fallito non può essere onerato del mantenimento senza che la decisione della Corte sia adeguatamente motivata
Il caso stavolta riguarda la Corte di Appello che aveva riconosciuto in favore di una ex moglie un mantenimento di 1000 euro al mese e l’assegnazione della casa coniugale, senza spiegare perché la stessa non possa lavorare per mantenersi, visto che il marito obbligato nel frattempo era fallito, disoccupato e invalido. Nell’ordinanza della Cassazione n. 40280/2021 si legge che è necessario le motivazioni della conferma delle decisioni del giudice di primo grado.
La vicenda giudiziale
Nel pronunciare la separazione tra due coniugi il Tribunale assegna alla moglie la casa coniugale, pone a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della figlia di 400 euro e pone all’80% l’attribuzione delle spese straordinarie, mentre in favore della moglie dovrà versare 1000 euro, a cui si aggiunge la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria per 12.000 euro.
La Cassazione decide per ilo rinvio a nuova decisione per il mantenimento della moglie
Nel ricorrere in Cassazione il marito solleva diversi motivi di ricorso: nel primo fa presente che la Corte ha omesso d’indicare le ragioni per le quali è stata valorizzata la sua capacità economica; in collegamento al primo motivo contesta anche le ragioni per le quali la Corte ha fatto ricorso a presunzioni per individuare la sua capacità economica, senza precisare quali sono gli indizi gravi, precisi e concordanti in base ai quali lo stesso è stato ritenuto possedere una certa capacità economica; contesta poi l’omessa motivazione nel provvedimento impugnato sulla inadeguatezza dei mezzi della moglie, che non reca alcun riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; denuncia l’omessa valutazione delle mutate condizioni economiche dopo il fallimento, del peggioramento delle sue condizioni di salute e del suo attuale stato di disoccupazione in relazione alla richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie.
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Non può decidersi sul mantenimento senza motivare la decisione
La Cassazione dichiara fondati il primo e il sesto motivo, assorbiti invece tutti gli altri. Rinvia al fine di decidere in relazione ai motivi accolti e sulle spese del giudizio di legittimità. Contestata la inidoneità della motivazione fornita dalla Corte di Appello. Vero che la sentenza può essere motivata per relationem, resta che la Corte d’Appello però, deve esporre le ragioni per le quali ritiene di dover confermare le conclusioni della sentenza di primo grado.