Il riconoscimento tacito della scrittura privata. L’art. 215 c.p.c.

Il codice di procedura prevede i casi in cui la scrittura privata è tacitamente riconosciuta nel processo.

L’art. 215 c.p.c. infatti prevede: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.”

La contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell’atto.

Il contumace che si costituisce tardivamente nel giudizio però può disconoscere le scritture prodotte contro di lui nella prima udienza o nel termine assegnato dal giudice istruttore.

Il contumace in primo grado ha la possibilità di disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta nell’atto di appello.

Il riconoscimento ex art. 215 c.p.c. attribuisce alla scrittura valore di piena prova fino a querela di falso e opera esclusivamente nel processo nel quale si realizza.

In altro processo, quindi, la stessa scrittura può essere disconosciuta.

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Secondo l’ultimo comma alla parte viene concesso il tempo di verificare la conformità dell’originale alla copia prodotta.

La disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. è quindi applicabile anche alle copie fotografiche di scritture di cui all’art. 2719 c.c..

Quindi, tali copie si hanno per riconosciute tanto nella loro conformità all’originale che nell’autenticità di scrittura e sottoscrizione ove la parte contro cui sono state prodotte non le abbia disconosciute entro la prima udienza o risposta successiva alla produzione.