La Cassazione Civile con sentenza n. 41791 del 28 dicembre 2021 si pronuncia sull’efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale.
Il caso
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare derivante dalla riunione di due distinti pignoramenti, i debitori esecutati, hanno proposto opposizione all’esecuzione, nei confronti di una Banca.
I ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui in essa si afferma che al contratto di apertura di credito sulla base del quale la banca aveva eseguito il pignoramento, stipulato per atto pubblico notarile, doveva essere riconosciuta efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c, sussistendo un forte indizio dell’avvenuta utilizzazione della somma di Euro 80.000,00 messa a disposizione del cliente dalla banca, per avere questi (unitamente al coniuge, datrice di ipoteca) acquistato un immobile lo stesso giorno, con atto rogato dal medesimo notaio.
Sostengono che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., gli atti ricevuti da notaio (come del resto le scritture private autenticate) hanno efficacia di titolo esecutivo esclusivamente per le somme che in base agli stessi atti risultino dovute e che, con la stipulazione del contratto di apertura di credito, la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma (provvista), ma il cliente non assume alcuna obbligazione, in quanto il credito della banca sorge solo al momento dell’utilizzazione della provvista che, nella specie, non risulta attestata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La motivazione della Cassazione
La Cassazione ritiene fondato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
Afferma la Corte che la necessità che la certezza del credito risulti dall’atto notarile (sia che abbia la forma dell’atto pubblico sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate).
Non deve trattarsi di una obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, in quanto l’art. 474 cpc, richiede, ai fini dell’efficacia esecutiva dell’atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto (oggi, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni).
Da ciò consegue che con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l’esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.
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Il principio di diritto
La Cassazione afferma dunque il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Nel caso esaminato dell’apertura di credito bancario (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, fino a che la somma stessa non sia utilizzata.
In tale caso deve quindi negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso si dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione