L’avvocato sospeso dall’albo non può esercitare neanche attività di natura stragiudiziale
Nel caso di sospensione amministrativa di una avvocato, quest’ultimo deve astenersi anche dal compiere ogni attività di natura non strettamente giudiziale ma che postulano il compiere di attività riservate alla categoria degli avvocati.
ll periodo di sospensione inizia a decorrere dalla notifica del relativo provvedimento da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto ed è annotata sull’albo, in modo tale da rendere conoscibile a terzi la sospensione medesima.
In caso di attività di natura giudiziale, la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa.
In questo caso, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo in parola.