E’ valida l’impugnativa del licenziamento tramite pec anziché con raccomandata? Servono particolari forme?
Al quesito risponde il Tribunale di Monza – la più recente delle pronunce in merito – con l’ordinanza del 08 aprile 2021, secondo cui è legittima l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento sottoscritta in cartaceo, scansionata ed inviata dal difensore del lavoratore a mezzo PEC.
Ciò poiché rispetta l’unico requisito richiesto dalla legge, ossia la forma scritta.
Secondo il Tribunale di Monza, infatti, l’art. 6 della L. 604/1966 prevede che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento possa essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, senza la necessità di utilizzare particolari formule sacramentali.
In virtù di tale Norma, quindi, poiché vi è estrema libertà delle forme, risulta infondato il richiamo alle disposizioni contenute nel secondo capo del codice dell’amministrazione digitale in tema di documenti informatici e di firme elettroniche (artt. 21, 22 e 23 del D.Lgs. 82/2005).
Non è quindi necessario che l’impugnativa del recesso abbia piena efficacia ex artt. 2702 ss. c.c.
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Secondo il Giudice, dunque, la trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore del lavoratore della copia dell’impugnativa del licenziamento mediante scansione del documento cartaceo, se ricevuta correttamente dal datore, integra pienamente il requisito della forma scritta, unico richiesto ai fini della validità dall’art. 6 della L. 604/1966.