L’accertamento tecnico preventivo: chiariamo di cosa si tratta

L’accertamento tecnico preventivo: vediamo cosa è e come i richiede e come deve essere redatto dal perito

accertamento tecnico preventivo

Quando può essere richiesto l’accertamento tecnico preventivo

Come postula l’articolo 696 del codice di procedura civile, nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza ad esempio la possibilità di cambiamento dei luoghi, o come il pericolo di alterazione o deperimento delle prove, i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono richiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo.

A cosa serve

Appare chiaro quindi come tale accertamento avvaenga quando si manifesta la necessità di eseguire interventi di diverso genere che permettano di ripristinare lo status quo ante con tempistiche d’urgenza, o in ogni caso rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata dall’evento contestato.

Come richiedere l’accertamento tecnico preventivo

Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di notificarlo alla controparte.
Dunque il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.

Termini

Il consulente accetta l’incarico e viene dato lui un termine per il deposito di una relazione scritta.

Cosa contiene l’accertamento tecnico preventivo

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, a differenza di quanto accadeva in passato, può oggi estendere rispetto a quanto richiesto il proprio accertamento, fornendo valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto occorre verificare.

Durante l’esercizio dell’incarico assegnato, il CTU deve procedere in maniera autonoma, acquisendo ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

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Allegati

In allegato alla perizia, il CTU deve fornire tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità e i procedimenti con i quali è giunto all’ottenimento.

Vi sono casi infine in cui il giudice può constatare che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, pertanto in tal caso, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.