Con provvedimento del 29 settembre 2021, il Garante ha sanzionato Google per mancato rispetto del diritto all’oblio
Anche Google è obbligato, in qualità di motore di ricerca, alla rimozione di fotografie o di dati personali nel caso di esercizio del diritto all’oblio da parte dell’interessato.
Nella fattispecie, la vicenda trae origine da una segnalazione da parte di un utente che aveva richiesto la rimozione della propria fotografia associata ad un articolo con il quale veniva descritta la propria vicenda giudiziaria, culminata in una condanna totalmente espiata, a proprio avviso, nel 2017.
Veniva dunque invocato il diritto all’oblio quale espressione del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale delle propria persona, derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio della propria reputazione e riservatezza.
Preliminarmente, l’Autorità Garante ha rilevato la propria competenza a decidere per fatti aventi rilevanza nel territorio nazionale in quanto nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1.
il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
Non sono state accolte le difese di Google mediante le quali rappresentava la legittimità dell’articolo con riguardo alla permanenza del nominativo del reclamante associato alla propria fotografie,
L’Autorità Garante ha però accolto le motivazioni addotte dal motore di ricerca in ordine all’attualità della notizia in quanto, dalle evidenze processuali, è risultato quale termine di conclusione dell’attività processuale l’anno 2019.
Nel caso in esame emerge la circostanza secondo la quale si possa legittimamente invocare il diritto all’oblio in caso di notizie non di interesse pubblico e non legate a vicende giudiziarie risalenti nel tempo.