Si all’assegno alla moglie anche se il figlio non vive con lei

Anche se il figlio vive con il padre alla madre spetta il mantenimento: lo dice la Cassazione con l’ordinanza 37244/21

sospensione assegno moglie

Con l’ordinanza della Cassazione n. 37244/202, è chiarito che la madre è legittimata a chiedere il mantenimento per il figlio anche se questo va a vivere con il padre

I fatti: l’assegno alla moglie spetta?

Una donna agisce con una esecuzione forzata nella forma del pignoramento presso terzi nei confronti del coniuge, con il quale è intervenuta la separazione, per ottenere il mantenimento in favore del figlio sulla base del decreto emesso dal giudice in sede di divorzio. Il marito si oppone e il GdP accoglie l’opposizione, condannando la moglie a restituire le somme pignorate al marito e assegnate nel frattempo in suo favore. Tuttavia non è della stessa idea il giudice di merito.

L’uomo ricorre in Cassazione per ottenere la sospensione dell’assegno alla moglie

Pertanto, l’uomo ricorre in Cassazione lamentando l’assenza di legittimazione della moglie ad agire per il mantenimento del figlio perché questo non convive con lei.

Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato e per questa stessa ragione deve essere dichiarato inammissibile perché il diritto della donna ad avere il contributo è specificato nello stesso  provvedimento sulla base della quale la madre aveva agito per il pignoramento delle somme.
Gli Ermellini fanno presente che il Tribunale ha indicato espressamente che donna è l’unica legittimata a pretendere il pagamento dell’assegno. I fatti sopravvenuti, ovvero che il figlio sia andato a vivere con il padre, potevano essere fatti valere invece dall’uomo per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, ma non in sede di opposizione all’esecuzione.

LEGGI ANCHE:Risarcimento di un danno futuro: è possibile oppure no?

La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. Si precisa, che in sede di opposizione all’esecuzione si possono far valere unicamente questioni che riguardano la validità e l’efficacia del titolo ma non i fatti sopravvenuti, che possono invece essere oggetto del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio che avrebbe potuto intraprendere correttamente l’uomo.