La ricusazione del giudice. Vediamo l’art. 52 del c.p.c.

Nel caso in cui il giudice non si astenga secondo quanto previsto dall’art. 51 c.p.c., la parte può ricusarlo ex art. 52 c.p.c.

La Norma prevede: “Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Si tratta quindi di un diritto potestativo esercitabile qualora il procedimento obbligatoriamente previsto dall’art. 51 non venga attivato d’ufficio.

Come si propone?

I termini si ritengono perentori.

L’atto introduttivo ha la forma del ricorso che deve essere depositato in cancelleria e deve contenere i motivi di ricusazione ed i mezzi di prova a sostegno portati dalle parti.

La presentazione del ricorso comporta la sospensione del processo.

LEGGI ANCHE: L’astensione del Giudice nel processo civile. L’art. 51 c.p.c.

La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia una controparte.

Il ricorso, quindi, non va notificato né al giudice ricusato né al contraddittore, anche se ragioni di opportunità consigliano che al giudice ricusato venga in ogni caso data la possibilità di intervenire nel procedimento per precisare o chiarire alcuni aspetti della questione dedotta ed, eventualmente, proporre richiesta di astensione.