Pignoramento immobiliare: si estende anche alle parti comuni

Gli effetti del pignoramento immobiliare si estendono anche a tutte le “utilità” dell’immobile pignorato

L’art. 2912 c.c. introduce una particolare forma di estensione automatica del pignoramento immobiliare in quanto il medesimo comprende tutti i frutti, gli accessori e le pertinenze della cosa pignorata.

Dunque, secondo quanto disposto dalla norma sopra indicata, l’effetto estensivo del pignoramento non discende dall’esecuzione in sè ma dall’intrinseca natura del bene il quale deve essere sottoposto alla procedura nella sua integrità.

Rispetto ai frutti è da segnalare la tendenza del legislatore ad ac­cantonare quale mezzo di soddisfazione dei creditori anche le utilità ricavabili dal bene dopo il pignoramento : sono inclusi nell’espropria­zione, infatti, i frutti naturali ancora pendenti e i frutti civili non an­cora conseguiti.

Ad esempio, in caso di immobile locato, il pignoramento si estende ai canoni di locazione, i quali debbono essere versati dal conduttore all’interno della procedura espropriativa.

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In tema di pignoramento immobiliare, la corte che sia legata alla “res” principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l’immobile oggetto di espropriazione costituisce con questo una “unicum” inscindibile, sicché deve ritenersi compresa nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione. (Principio espresso ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.) Cass. civ. n. 3359/2011