Secondo l’ordinanza n. 40388/2021 della Corte di Cassazione, ai fini dell’assegno di divorzio rileva che moglie abbia iniziato a percepire la pensione
La vicenda processuale
Nonostante il reclamo del marito, che ha agito per ottenere la modifica delle statuizioni economiche relative al divorzio, la Corte d’Appello conferma la decisione presa dal Tribunale e riconosce in favore ella ex moglie un assegno divorzile di 700 euro mensili
Il marito dunque, ricorre alla Corte di Cassazione lamentando i seguenti motivi:
- la motivazione assente nel decreto del giudice di merito, A CAUSA DEL FATTO CHE la Corte di Appello ha considerato erroneamente come fatto nuovo e non come fatto idoneo a mutare i rapporti economici dei coniugi la sopravvenuta pensione di € 682,00 mensili percepita dalla moglie, mentre, in via subordinata il provvedimento andrebbe dichiarato nullo perché la Corte ha omesso un fatto decisivo, ossia senza procedere a un raffronto delle condizioni economiche attuali economico degli ex coniugi; sempre in via subordinata il provvedimento deve essere dichiarato nullo perché, accertata la sopravvenienza di fatti nuovi, il giudice adito avrebbe dovuto fare applicazione dei principi sanciti dalla SU n. 18287/2018 per quanto riguarda la determinazione dell’assegno di divorzio;
- lamenta poi la sopravvenienza di nuovi oneri a carico del ricorrente per la frequentazione da parte del figlio di un corso di studi universitario;
- ultima doglianza, si concentra sull’errata affermazione della Corte, che ha considerato il contributo erogato al figlio per l’università come una dazione volontaria di denaro e non l’adempimento a un obbligo di mantenimento del figlio non autosufficiente.
La Cassazione ritiene i motivi fondati ed essendo collegati tra loro li tratta congiuntamente. A sostegno del ricorrente gli Ermellini evidenziano la sopravvenienza della pensione della moglie e le maggiori spese sostenute per l’università del figlio.
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Conclusione: la pensione può far perdere l’assegno di divorzio
Per i magistrati di Piazza Cavour si deve procedere a una nuova valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, tendendo conto della durata del matrimonio, dell’età della ex, della finalità perequativa compensativa e assistenziale della misura, del contributo dato dalla ex moglie alla famiglia, del sacrificio delle sue aspirazioni professionali, nel rispetto di quanto sancito dalla richiamata SU del 2018. La Corte di Cassazione pertanto accoglie il ricorso e stabilisce un rinvio per nuova decisione.