Danni da fuochi d’artificio: responsabilità del Sindaco

La Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, n.12417 affronta il caso della responsabilità  per danni da fuochi d’artificio , attività considerabile pericolosa

Il caso

Un soggetto citava in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato colpito accidentalmente da un tizzone sparato da addetti ai fuochi d’artificio nell’ambito di uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa del Santo Patrono.

La decisione della Cassazione

Ai sensi dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, è necessaria, per l’accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 – comma 4 Testo unico).

In tale veste, il Sindaco opera quale ufficiale di Governo non è esente da responsabilità secondo quanto indicato nella massima della sentenza sopra richiamata.

Tale profilo non esclude l’applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del “neminem laedere” e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l’esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa.

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Le ragionevoli cautele per evitare il danno

Per la Cassazione, tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno; cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza.

Il medesimo  Comune nel giudizio rilevava come sia espressamente prescritta l’adozione di specifiche cautele, poiché le accensioni « non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni e infortuni ».

La pronuncia rileva che, in considerazione dell’obiettiva pericolosità insita nell’accensione dei fuochi d’artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c.