Il Codice prevede dei casi specifici in cui il Giudice deve o può astenersi dal giudicare. E’ l’art. 52 del codice di procedura civile
La Norma cosa dice?
La Norma infatti prevede:
“Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensore;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.”
Lo scopo della norma è quello di garantire il rispetto dell’imparzialità del giudice.
E’ stato quindi creato un procedimento amministrativo interno attraverso il quale le parti in giudizio non hanno niente a che vedere.
Nel caso in cui il giudice, pur in presenza delle ipotesi elencate, non si astenga, l’unico rimedio esperibile consiste nella ricusazione.
Il primo comma
Il primo comma dell’articolo considera i casi di astensione obbligatoria del giudice, ossia tutti i casi in cui il giudice ha un interesse personale nella causa.
I casi
L’interesse può essere diretto o indiretto.
Il n. 2 del primo comma riguarda il caso in cui vi siano particolari rapporti di parentela del giudice o del coniuge con le parti in causa o con uno dei difensori.
Eventuali legami di sangue o affettivi, infatti, generano la presunzione che il giudice possa essere spinto ad emettere una decisione favorevole alla parte o al difensore a cui è legat.
Per quanto concerne la locuzione “convivente o commensale abituale”, si ritiene che debba intendersi riferita a quei soggetti appartenenti ad una cerchia di persone che hanno una certa affectio familiaritatis.
Nei casi previsti al n. 3 il giudice è obbligato ad astenersi quando quest’ultimo o la moglie hanno una causa giudiziaria pendente con una delle parti o con alcuno dei suoi difensori.
Per il n. 4 il giudice deve astenersi se ha avuto cognizione della causa in un altro grado del procedimento, costituendo tale statuizione una applicazione del principio del giusto processo, espresso all’ art. 111 della Costituzione.
La ratio di tale ipotesi di astensione si ravvisa nella funzionalità dell’ impugnazione che, come tale, postula la diversità del giudice, il quale, in caso contrario, non sarebbe imparziale, ma orientato a decidere secondo il suo precedente orientamento.
La giurisprudenza ha tuttavia precisato che l’obbligo di astensione previsto nei confronti del giudice che ha conosciuto della causa nel precedente grado di giudizio deve intendersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso ha partecipato alla decisione collegiale nella precedente fase del procedimento.
Non può essere esteso invece alla diversa fattispecie in cui il magistrato si è limitato ad istruire la causa in primo grado, senza deciderla, e si trova, poi, a conoscerne in grado di appello.
La violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione.
Ciò salvo il caso in cui l’obbligo di astenersi da parte del giudice scaturisca dal fatto di essere titolare di un interesse proprio e diretto nella causa tale da porlo nella veste di parte
Il secondo comma
Il secondo comma disciplina l’astensione o facoltativa.
Il giudice, per gravi ragioni di convenienza, può chiedere, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1°, la possibilità di astenersi, facendone espressa richiesta al capo dell’ufficio giudiziario da cui dipende.
Il capo dell’ufficio a cui appartiene il singolo giudice può negare o meno la richiesta.