E’ possibile la querela di falso su una fotocopia?

Secondo la Corte d’Appello di Roma è possibile procedere alla querela di falso e quindi alla CTU sulla fotocopia del documento

La Corte d’Appello con sentenza n. 1806/2018 ha confermato la visione della Corte di Cassazione.

Anche il Tribunale di Milano con sentenza n. 1367/2020 ha applicato tale principio così spiegando: “……..ritenere l’inammissibilità della querela in caso di smarrimento dell’originale comporterebbe la conseguenza paradossale di attribuire alle copie una efficacia ancora più pregnante dell’originale stesso; inoltre, nel caso in cui fosse lo stesso soggetto che abbia formato il falso a non rendere disponibile l’originale, la tesi della convenuta gli consentirebbe di evitare il giudizio di falso, realizzando così un vantaggio palesemente ingiusto (cfr. in questo senso Cass. 5350/1996).

Naturalmente la disponibilità della sola fotocopia limita per alcuni aspetti l’indagine tecnica peritale. Sotto questo profilo appaiono, tuttavia, convincenti le repliche formulate dal c.t.u. (cfr. pp. 52 ss. della relazione).

L’esame comparativo delle firme in esame con i saggi acquisiti in sede di perizia ha rilevato delle incongruenze rilevanti, tali da non permettere di ricondurre le firme in esame alla gestualità grafica dell’attore.

Tali incongruenze consentono di superare il limite teorico della comparazione con reperti non originali.

LEGGI ANCHE: La querela di falso nel processo civile. L’art. 221 c.p.c.

Infatti, i parametri pressori hanno un’incidenza probatoria trascurabile nell’indagine grafico-comparativa, giacché richiedono la riproduzione delle stesse condizioni presenti al momento della produzione della firma esaminanda (identità di mezzo e supporto scrittorio, medesimo inchiostro e stesso piano di appoggio) per l’acquisizione del saggio comparativo.

Tale impossibilità di simulare i fattori che hanno condizionato lo scrivente al momento della sottoscrizione condiziona persino l’opportunità di sviluppare ulteriormente l’acquisizione del saggio grafico come suggerito dal c.t.p…”