Obbligo vaccinale docenti e Ata: all’11 gennaio 2022 la decisione nel merito, ma per ora l’obbligo è giustificato
L’obbligo vaccinale
L’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico sia docente che ATA.
Il contenuto dell’obbligo vaccinale comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Il mancato adempimento determina nei confronti del soggetto inadempiente la sospensione senza retribuzione.
Le prime sospensioni attuate sono state impugnate davanti al TAR del Lazio che si è pronunciato rigettando la richiesta di sospensione dei provvedimenti e rinviando la decisione di merito all’udienza dell’11 gennaio 2022.
L’ Ordinanza del Tar
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di immediata sospensione dei provvedimenti impugnati ritenendo che l’eventuale danno patrimoniale dei docenti sospesi potrebbe comunque essere riparato con la sentenza di merito.
Con l’ordinanza numero 7394, il TAR ha quindi respinto la richiesta immediata di sospensione degli atti applicativi dell’entrata in vigore della nuova norma richiamando la sentenza del Consiglio di Stato per il personale sanitario.
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Di seguito i punti salienti dell’ordinanza.
[…] contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;
- c) la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;
- d) l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
- e) in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;
- f) la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi;
- g) in ogni caso la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;
- h) infine nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus; […]