Il furto di energia elettrica è una ipotesi di furto aggravato che in alcuni casi diviene procedibile d’ufficio
La manomissione del contatore dell’elettricità, in modo da alterare i consumi e far registrare un consumo minore di energia, integra una ipotesi di furto aggravato.
Secondo la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni, le aggravanti possono consistere nell’utilizzo del mezzo fraudolento (inserendo dispositivi anche all’esterno del contatore) oppure con violenza sulle cose (materiale danneggiamento di apparati e sistemi).
Difatti, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. (Cassazione penale sez. V, 30/04/2021, n.24592).
Invece, il furto di energia elettrica realizzato attraverso l’apposizione di un magnete collocato all’esterno del contatore e idoneo ad alterare la registrazione dei consumi, è aggravato dal mezzo fraudolento (articolo 625, comma 1, numero 2, seconda ipotesi, del Cp), giacché trattasi di condotta che si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione della cosa.
Non è invece ravvisabile l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, comma 1, numero 2, prima ipotesi, del Cp), perché questa si realizza solo allorquando il soggetto, per commettere il fatto, “manometta” la cosa in modo che, per riportarla ad assolvere la sua naturale funzione, sia necessaria un’attività di ripristino: l’apposizione del magnete, infatti, non determina alcuna manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione, che non implica alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino. (Cassazione penale sez. V, 15/04/2021, n.19937)
Le difficoltà economiche non costituiscono giustificato motivo dello stato di necessità, esimente dalla responsabilità penale per il furto di energia elettrica attuato mediante l’abusivo allaccio alla rete. (Corte appello Cagliari sez. II, 05/02/2021, n.725)
Nella fattispecie che ci occupa, appare dunque difficoltoso provare lo stato di necessità quale scriminante della condotta posta in essere.