Cosa significa nesso di causalità in ambito penale?

In ambito penale, è pacifico che il nesso di causalità rappresenti l’elemento ponte che rende riconducibile l’evento (dannoso o pericoloso) alla condotta, mettendo di fatto e chiaramente il primo in conseguenza della seconda (azione o omissione), così come postulato dall’art. 40 e 41 c.p.  .

nesso di causalità

Il codice

In questi due articoli troviamo i principi generali in merito a questo principio di diritto al quale sia la dottrina che la giurisprudenza hanno apportato ricche considerazioni sull’individuazione dei criteri di causalità tra l’evento e la condotta, in quanto può risultare comprensibile come purtroppo non si tratti di un principio categorizzabile interamente da una norma codicistica.

Nesso di causalità in giurisprudenza e dottrina

Si parla pertanto della famosa “conditio sine qua non“, primo criterio che può farci discernere l’esistenza o meno della causalità tra evento e condotta. Il criterio fa base sull’esistenza delle cause concorrenti, sufficienti, da sole, a determinare l’evento, costituiscono tutte causa dello stesso, per cui, al fine di ritenere sussistente il nesso di causalità, è sufficiente che l’agente abbia realizzato una condizione qualsiasi dell’evento. Tale teoria, prevalente in giurisprudenza, è andata incontro a numerose critiche per via dell’eccessiva estensione del concetto di causa e delle relative conseguenze.

Un altro famoso criterio si esplica nella così chiamata “causalità adeguata“, secondo la quale ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è necessario che il soggetto agente abbia causato l’evento con un’azione proporzionata idonea a determinare l’effetto sulla base dei criteri di normalità valutati alla stregua della comune esperienza, ritenendo come non causati dalla condotta gli effetti straordinari o atipici. Tale teoria escluderebbe la riconducibilità della condotta all’agente per eventi qualificati come improbabili, anche se non eccezionali.

Terzo criterio degno di nota sarebbe infine il così detto “della causalità umana, che collega alla  alla condotta del soggetto solamente gli eventi che lo stesso può controllare grazie ai suoi poteri conoscitivi e volitivi, escludendo, pertanto, da tale ambito solo gli eventi eccezionali, ossia quelli che hanno minori probabilità di verificarsi. Il limite in tal caso però, potrebbe essere la difficoltà di oggettivizzare il discernimanto.

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Non considerabile come vero e proprio criterio in uso, ma comunque teorizzato inoltre, vi è il criterio della “sussunzione sotto leggi scientifiche” secondo il quale è causa di un evento penalmente rilevante la condotta che, valutata alla stregua di leggi universali e statistiche risulti in grado di produrre l’evento stesso, il quale senza il fatto dell’uomo non si sarebbe verificato.