E’ prevista la possibilità per il Giudice di correggere errori della sentenza, quali errori materiali o di calcolo, su richiesta della parte
La procedura di correzione di sentenze e ordinanze è quella procedura che consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento.
Quest’ultimo è considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento.
Il procedimento ex art. 287 è esperibile non per ovviare ad errori che intervengono nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengono nella redazione del documento e che risultano dalla sua lettura.
Quali sono i casi di errore materiale?
Tra i casi di errore materiale emendabili rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) l’erronea indicazione della data di deliberazione;
b) l’erronea applicazione delle tariffe in materia di spese;
c) la contraddizione tra motivazione e dispositivo, qualora sussista una parziale coerenza tra gli stessi;
d) la riproduzione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato diverso da quello riportato nel verbale dell’udienza collegiale;
e) la sottoscrizione da parte di giudice estraneo al collegio giudicante;
f) l’inesatta indicazione dei dati anagrafici, nella sentenza, di alcuna delle parti.
L’errore nell’indicazione del cognome di una delle parti nella intestazione e nel corpo della sentenza non determina la nullità della decisione, purché si accerti che il contraddittorio si è instaurato e il processo si è svolto nei confronti della parte effettiva.
Quali sono gli errori di calcolo?
Gli errori di calcolo, invece, consistono nella scorretta utilizzazione delle regole matematiche, esclusi tutti gli errori di impostazione delle operazioni stesse ovvero l’errore sui presupposti numerici dell’operazione stessa, che possono essere censurati con l’appello o il ricorso per cassazione.
Quali sono le omissioni?
Tra le omissioni sono esclusi sia l’omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio.
L’art. 287 c.p.c. prevede infatti che: “Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.”
L’art. 288 c.p.c. prevede che “Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.”