Risarcimento di un danno futuro: è possibile oppure no?

La Cassazione con la sentenza 15 dicembre 2021, n. 40120 affronta il tema della possibilità di risarcimento di un danno futuro chiarendone i presupposti.

Un inadempimento contrattuale può determinare il risarcimento di un danno futuro?

La richiesta di risarcimento nasce da una lesione contrattuale dalla quale, in base alla prospettazione di parte ricorrente, deriverà in futuro un danno.

In particolare la violazione dell’obbligo di trasferire alla ricorrente la cosa promessa in vendita priva di oneri e pesi reali, ha reso quest’ultima inadempiente nei confronti di un altro soggetto al quale, a sua volta, aveva promesso in vendita la cosa libera di oneri e pesi.

La “causa prima” si identifica con il fatto dell’inadempimento della convenuta, la quale, violando il contratto, non aveva assicurato alla promissaria acquirente la piena libertà dell’immobile.

Il danno futuro, tuttavia, come, esemplificativamente, spiega la Corte locale, non può essere ritenuto provato, ora per allora, come “più probabile che non”, proprio perché ontologicamente dipendente da future condotte soggettive, allo stato, non solo imprevedibili, ma addirittura incerte.

La decisione della Cassazione

Il punto risulta essere stato affrontato da una antica pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361), la quale ha avuto modo di chiarire che perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno.

Tale danno, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, deve trovare ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto.

LEGGI ANCHE: Attività sportiva: no al risarcimento se si accetta il rischio connesso

Qual è il danno futuro risarcibile?

Se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un’altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare .

Nel caso esaminato dalla Cassazione può individuarsi la causa predisponente (o “causa prima”), ma non si rinviene un’immediata e certa (sia pure nel senso che si è detto) ripercussione di danno per il futuro.

Vi è infatti solo il presupposto di un’altra causa, che potrebbe anche non sorgere mai, poiché dipendente da scelte di libera volizione dei soggetti coinvolti.

Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso.