E’ possibile anche nel processo civile proporre querela di falso. Vediamo le modalità e gli effetti secondo l’art. 221 c.p.c..
L’art. 221 c.p.c. prevede: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.
È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero”
La querela di falso è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso.
Se è proposta in via incidentale nel corso di un processo occorre che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione della causa.
Tale giudizio è lasciato al giudice, che deve autorizzare la presentazione della querela.
La partecipazione del P.M. è necessaria nella fase di accertamento del falso, dove viene coinvolto l’interesse generale all’intangibilità della pubblica fede dell’atto.
Quali tipi di falsità esistono?
Si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica, che invece attiene al suo contenuto.
La falsità materiale concerne la genuinità del documento quale la contraffazione dello stesso o l’alterazione successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica concerne la verità del contenuto del documento.
Contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto quest’ultima azione investe i soli profili dell’autenticità/provenienza del documento.
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Nel caso di abuso di foglio firmato in bianco le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la querela di falso sia ammissibile solo se il riempimento è avvenuto senza autorizzazione del sottoscrivente, absque pactis.
La querela invece non è ammissibile qualora il riempimento sia avvenuto in modo difforme dagli accordi, contra pacta.