La Cassazione con la sentenza n. 46040/2021, condanna per danneggiamento il writer che vernicia le carrozze della metro con lo spray
La vicenda
L’imputato, decide di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere la censura della pronuncia di appello che confermava le conclusioni del giudice di primo grado presentando le seguenti doglianze:
- che i fatti condannati sarebbero, a suo dire relativi a un episodio verificatosi il giorno successivo rispetto ai fatti per i quali il suo assistito è stato imputato (ovvero imbrattamento tramite bombolette spry dei vagoni della metropolitana cittadina)e chiede che il reato venga riqualificato ai sensi dell’art. 639 c.p. che punisce invece l’imbrattamento e il deturpamento di cose altrui.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
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La decisione della Corte: il reato è danneggiamento
La Cassazione ritiene il ricorso fondato solo in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Inammissibile invece il primo motivo perché vengono riproposte le stesse contestazioni sollevate in appello, senza una critica puntuale del provvedimento e non considerando la sentenza, oltre che per il fattoche in sede di legittimità sono inammissibili le doglianze con le quali si attacca “la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, l’illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.”
Aspecifici i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, le statuizioni civili e la riqualificazione del reato. Accolto invece il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, perché il precedente che aveva causato la perdita del diritto ad accedere alle misure cui sopra, derivano dal fatto che il Tribunale ha preso in considerazione un giudizio che tuttavia si era concluso con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.